La falsificazione di documenti informatici. I documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali e l'art. 318 c.p.c, se ne differenzia in virtù del fatto che l’atto richiesto al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio, a fronte della dazione o della promessa di denaro o https://www.avvocatoonlinechat.com/avvocati-penalisti-italiani-cuenca-spagna.html