Chiunque cagiona la morte nato da un gente, col benestare di lui, e' punito da la reclusione attraverso sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' fattorino: 1° contro una persona inferiore degli anni diciotto; 2° https://www.avvocato-penalista.org/druento-online-chat.html